Assistenza giudiziaria TRATTATI

Assistenza giudiziaria TRATTATI

TAILANDIA

TRATTATO CON THAILANDIA SU ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

TRATTATO DOC. 100-18

1986 UST LEXIS 158

19 marzo 1986, data-Firmato

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

TRASMISSIONE DEL TRATTATO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, FIRMATA A Bangkok il 19 marzo, 1986

TESTO:

100 CONGRESSO

SENATO

LETTERA DEL trasmissione

La Casa Bianca, 22 aprile 1988.

Per il Senato degli Stati Uniti:

Al fine di ricevere la consulenza e il consenso del Senato alla ratifica, di trasmettere la presente ho il trattato tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo del Regno di Tailandia in materia di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bangkok il 19 marzo , 1986. I trasmettere anche, per l'informazione del Senato, la relazione del Dipartimento di Stato con il rispetto del trattato.

Il Trattato è uno di una serie di moderni trattati di mutua assistenza giudiziaria in corso di negoziato con gli Stati Uniti al fine di contrastare più efficacemente le attività criminali. Il trattato deve essere uno strumento efficace per perseguire [* 2], una vasta gamma di moderni criminali compresi i membri di cartelli della droga, "colletti bianchi" criminali "e terroristi. Il trattato è self-executing e utilizza esistente autorità statutaria.

Il trattato prevede una vasta gamma di cooperazione giudiziaria in materia penale. Mutua assistenza disponibili a norma del trattato che include: (1) tenendo testimonianza o le dichiarazioni di testimoni; (2) fornire documenti, registri, e le prove; (3) servono documenti; (4) le richieste di esecuzione di perquisizioni e sequestri; (5) trasferimento di persone in stato di custodia cautelare per scopi testimonianza; (6) localizzare persone; (7) su richiesta di avvio del procedimento, e (8) assistenza nella procedura di decadenza.

Raccomando che il Senato dare tempestiva e favorevole considerazione del trattato e dare il suo parere e il consenso per la ratifica.

Ronald Reagan.

LETTERA DEL Presentazione

Del Dipartimento di Stato, Washington, 18 aprile 1988.

Il PRESIDENTE,

La Casa Bianca.

IL PRESIDENTE: ho l'onore di presentare a voi il trattato tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo del Regno di Tailandia in materia di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bangkok il 19 marzo 1986. Raccomando che il Trattato essere trasmesse a [* 3], il Senato per la sua consulenza e di consenso per la ratifica.

Il trattato che riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. Negli ultimi anni, simili accordi bilaterali sono entrati in vigore con l'Italia, i Paesi Bassi, Svizzera e Turchia, mentre altri sono stati conclusi (ma non ancora entrato in vigore), con le Bahamas, Belgio, Canada, Colombia, Messico, Marocco, e il Regno Unito a nome del Regno delle Isole Cayman. Il Trattato contiene numerose disposizioni analoghe a quelle degli altri trattati, così come alcune innovazioni.

Il trattato non necessita di ulteriore legislazione di attuazione e di utilizzare le attuali autorità del giudice federale, in particolare 28 USC 1782.

L'articolo 1 prevede l'assistenza in "indagini, procedimenti giudiziari e gli altri procedimenti relativi alla materia penale." Il trattato prevede che per l'assistenza alla fase di indagine (ad esempio, gran giurì procedimento), come pure dopo formale oneri sono stati depositati. Gli interventi previsti dal trattato sono: tenendo testimonianza o dichiarazioni di persone, la fornitura di documenti, registrazioni e le prove; servire documenti; richieste per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri; trasferimento di persone [* 4] in stato di custodia cautelare per scopi testimonianza; localizzazione di testimoni e di altre forme di assistenza. L'articolo afferma che non è destinato a creare diritti in feste private o per garantire l'assistenza o per sopprimere o escludere prove ottenute in virtù del trattato. L'articolo definisce anche militari offese e prevede che il trattato non si applicano a tali reati.

L'articolo 2 precisa le basi limitato ai sensi del trattato in cui l'assistenza può essere negata da parte dello Stato richiesto. Queste basi sono al momento della richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi pubblici essenziali dello Stato richiesto, o quando la richiesta si riferisce ad un delitto politico. Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione di una richiesta se la sua esecuzione potrebbe interferire con un'indagine in corso o l'azione penale. Questo articolo prevede inoltre che, prima che l'autorità centrale dello Stato richiesto rifiuta la richiesta, dovrebbe cercare di stabilire se vi è un modo per rendere l'assistenza, soggetti a specifici termini e condizioni. Se lo Stato richiedente accetta l'assistenza soggette a limitazioni, esso deve conformarsi a tali limitazioni.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un'autorità centrale, che [* 5], è il procuratore generale o di un suo delegato per gli Stati Uniti e il Ministro degli Interni, o il suo delegato per la Thailandia. L'articolo prevede anche che le richieste di assistenza devono essere effettuate direttamente da una autorità centrale per l'altro.

Il primo comma dell 'articolo 4 dispone che le richieste devono essere presentate per iscritto nella lingua dello Stato richiesto. Il secondo comma prevede che le domande devono contenere le informazioni richieste da parte dello Stato richiesto di eseguire la richiesta, inclusi ma non limitati a, l'oggetto e la natura delle indagini o procedimenti in cui la richiesta si riferisce, una descrizione delle prove, informazioni o altre forme di assistenza richiesto, e lo scopo per il quale è richiesto. Il terzo paragrafo descrive le informazioni che devono essere fornite "al momento opportuno".

L'articolo 5 obbliga ciascuna parte a eseguire le richieste tempestivamente, e, per quanto non vietata dalla sua legge, in conformità con le indicazioni dello Stato richiedente. Esso prevede inoltre che i giudici dello Stato membro richiesto è competente per il rilascio di tutti gli ordini necessari per l'esecuzione di una richiesta.

L'articolo 6 prevede che lo Stato richiesto deve pagare tutte le spese ordinarie relative [* 6] per l'esecuzione della richiesta, tranne che per gli onorari del legale di esperti e testimoni di viaggio e le spese accessorie di testimoni che viaggiano tra i due Stati.

L'articolo 7, vieta la divulgazione o l'uso di tutte le informazioni o le prove ottenute in virtù del trattato per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda, senza il consenso dello Stato richiesto. Inoltre, l'articolo autorizza lo Stato richiesto ad esigere che le informazioni o le prove fornite allo Stato richiedente da conservare confidenziale in conformità con le condizioni che si possono specificare, a condizione che le condizioni di non interferire con l'utilizzo degli elementi di prova in un processo pubblico. Inoltre, l'articolo consente lo Stato richiedente di chiedere che la domanda di assistenza e la concessione di assistenza essere tenute riservate, se possibile.

L'articolo 8 prevede che, se è necessario processo di complusory lo Stato richiesto può COMPET l'assunzione di testimonianza o di produzione di documenti per lo Stato richiedente per mezzo disponibile sotto la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 9 stabilisce che lo Stato richiesto deve fornire una copia del suo governo record a disposizione del pubblico, se tali documenti sono richiesti a norma del trattato. [* 7] Inoltre, lo Stato richiesto può, a sua discrezione, ogni record o fornire informazioni non disponibili al pubblico per la stessa misura in cui tali documenti o informazioni saranno messe a disposizione le proprie basso autorità giudiziarie e di polizia.

L'articolo 10 obbliga lo Stato richiesto di servire tutti gli atti giuridici dei documenti trasmessi dalle autorità centrale dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente deve trasmettere un documento relativo ad una comparsa di risposta o nello Stato membro richiedente entro un ragionevole lasso di tempo prima della comparsa di risposta o. Nessuna persona che non sia un cittadino dello Stato richiedente può essere sottoposto ad alcuna sanzione legale per il mancato rispetto di un documento che è servito a norma del presente articolo e chiede per la sua apparizione nello Stato richiedente.

L'articolo 11 prevede che una richiesta per la ricerca, il sequestro e la consegna di un articolo deve essere effettuata se lo Stato richiedente fornisce elementi di prova sufficienti per tale azione, secondo la legge dello Stato richiesto. Negli Stati Uniti, uno tailandese richiesta avrebbe dovuto essere sostenuta da una mostra che la causa probabile per la ricerca esistente, e in Thailandia di una richiesta da parte degli Stati Uniti avrebbe dovuto rispettare le corrispondenti [* 8] tailandese probatorio standard.

L'articolo 12 autorizza il trasferimento di una persona in stato di custodia cautelare in uno Stato agli altri per fini di fornire testimonianze, fatto salvo il consenso della persona e le relative parti. Autorità è inoltre fornito di mantenere una tale persona in stato di detenzione a meno che il rilascio è autorizzato l'invio di Stato. La ricezione di membro è tenuto a inviare la persona ritornare non appena le circostanze lo consentono e non è consentito a condizione della persona ritorno sulla richiesta di estradizione da uno Stato di invio.

L'articolo 13 prevede che lo Stato richiesto di adottare "tutte le misure necessarie" per individuare o identificare i testimoni, i potenziali imputati, gli esperti, e altre persone che si ritiene di essere nel suo territorio, e sono necessarie in connessione con l'indagine, l'azione penale o la richiesta di procedimento stato.

L'articolo 14 prevede che uno Stato può chiedere agli altri di avviare un procedimento penale in determinate circostanze.

L'articolo 15 stabilisce che uno Stato può notificare agli altri strumenti di frutta o di un reato penale creduto di essere in questo altro Stato. Le parti possono, nella misura consentita dalle rispettive leggi e del presente trattato, assistono l'un l'altro in un procedimento in materia di confisca. [* 9] "Frutta e strumenti" comprendono il denaro, le navi e altri beni utilizzati nel perpetrare il reato o acquisite a seguito del reato.

Questa disposizione autorizza espressamente l'assistenza per l'esecuzione delle leggi penali, un settore in cui i paesi non necessariamente altrimenti assistono reciprocamente. Essa è inoltre coerente con uno degli Stati Uniti ha recentemente emanato statuto, 18 USC 981 (i), che permette l'equa distribuzione dei beni incamerati con un governo straniero in virtù di un trattato in modo da riflettere il contributo che il governo di stupefacenti indagini per il sequestro o la confisca.

L'articolo 16 prevede che se una persona nello Stato richiesto è necessario per comparire nello Stato richiedente, lo Stato richiesto, su richiesta, invitare la persona a comparire nello Stato richiedente. Lo Stato richiedente è tenuto a pagare le spese di comparizione volontaria, ai sensi dell'articolo 6.

L'articolo 17 garantisce un certo grado di "salvacondotto" per una testimonianza che sembra volontariamente nello Stato membro richiedente, ai sensi dell'articolo 16. "Safe comportamento" comprende limitata immunità da procedimenti giudiziari, il servizio civile del processo, la detenzione o qualsiasi restrizione della libertà personale [* 10] per quanto riguarda gli atti o le convinzioni che hanno preceduto la testimonianza 'della partenza dallo Stato richiesto, mentre la testimonianza è presente nel richiedente Stato e per un massimo di quindici giorni dopo la notifica che la sua presenza nello Stato membro richiedente non è più necessaria.

L'articolo 18 prevede che tutti i documenti, i registri o gli oggetti di prova fornita a norma del trattato deve essere restituito alla richiesta di Stato nel più breve tempo possibile a meno che lo Stato rinuncia a loro ritorno.

L'articolo 19 prevede che il Trattato non osta a che ciascuna delle parti di utilizzare altri accordi internazionali che possono offrire i mezzi di garantire assistenza o di cooperazione, come ad esempio l'Interpol, o di utilizzare le proprie leggi interne su assistenza legale.

L'articolo 20 stabilisce le procedure standard per la ratifica e l'entrata in vigore del trattato.

L'articolo 21 prevede che ciascuna delle parti può recedere dal trattato mediante comunicazione scritta. Cessazione prende effetto sei mesi dopo tale notifica.

La delegazione degli Stati Uniti, composto di rappresentanti dei Dipartimenti di Stato e di Giustizia, ha anche preparato una sezione tecnica per la sezione Analisi del trattato. Tale analisi sarà trasmesso separatamente alla commissione per gli affari esteri del Senato [* 11] Relazioni.

Il Dipartimento di Stato si unisce il Dipartimento di giustizia nel favorire l'approvazione di questo Trattato da parte del Senato al più presto.

Respectfully presentate,

George P. Shultz.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

Il governo del Regno di Thailandia e il governo degli Stati Uniti d'America,

Desiderosi di mantenere e di rafforzare il legami di lunga data che uniscono i due paesi, e di intraprendere efficaci di assistenza reciproca in materia penale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Obbligo di assistenza

  1. Gli Stati contraenti decidono, in conformità con le disposizioni del presente trattato, di fornire l'assistenza reciproca in connessione con le indagini, procedimenti giudiziari, e di altri procedimenti relativi alla materia penale.
  2. L'assistenza comprende, ma non può essere limitata a:
    1. prendendo la testimonianza e la dichiarazione delle persone;
    2. fornire documenti, registri, e le prove;
    3. notificazione;
    4. richieste per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri;
    5. il trasferimento di persone in stato di custodia cautelare per scopi testimonianza;
    6. localizzare persone;
    7. su richiesta di avvio del procedimento; [* 12] e
    8. assistenza nella procedura di decadenza.
  3. L'assistenza è fornita senza riguardo a se gli atti che sono oggetto delle indagini, l'azione penale, o il procedimento nello Stato richiedente sono vietate ai sensi della legge dello Stato richiesto, o se lo Stato richiesto sarebbe competente riguardo a tali atti nel corrispondente circostanze.
  4. Il presente trattato è destinato esclusivamente per l'assistenza reciproca tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge penale degli Stati contraenti e non è progettato o destinato a fornire tale assistenza a privati.
  5. Un privato non può avvalersi di una disposizione del presente trattato per impedire l'esecuzione di una richiesta, o di escludere o di sopprimere le prove ottenute in virtù del trattato.
  6. Il presente trattato non si applicano per l'esecuzione dei mandati di arresto o di reati militari. Ai fini del presente trattato, militari offese sono violazioni di leggi e regolamenti militari che non costituiscono reati ai sensi del diritto penale ordinario.

ARTICOLO 2

Limitazioni sulla conformità

  1. Lo Stato richiesto può rifiutare di eseguire una richiesta nella misura in cui:
    1. richiesta ne pregiudicherebbe la sovranità, la sicurezza, o altri generi di prima necessità [* 13] di interesse pubblico dello Stato richiesto, o
    2. la richiesta si riferisce ad un delitto politico.
  2. Prima di rifiutare l'esecuzione di qualsiasi richiesta a norma del presente l'articolo, lo Stato richiesto determina se l'assistenza possa essere fornita secondo le condizioni che ritiene necessarie. Se lo Stato richiedente accetta l'assistenza a queste condizioni, che devono rispettare le condizioni.
  3. Se l'esecuzione di una richiesta di interferire con un'indagine penale già in corso, o in un procedimento penale nello Stato richiesto, l'esecuzione può essere rinviata da tale Stato, o sottoposta a condizioni stabilite per essere necessario da parte dello Stato dopo le consultazioni con lo Stato richiedente.
  4. Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente, del motivo per rifiutare o rinviare l'esecuzione di una richiesta.

ARTICOLO 3

Autorità centrale

  1. Un'autorità centrale devono essere stabilite da ogni Stato contraente.
  2. Per gli Stati Uniti d'America, l'autorità centrale è il procuratore generale o di una persona da lui designata.
  3. Per il Regno di Thailandia, l'autorità centrale deve essere il ministro degli Interni, o una persona da lui designata.
  4. Le richieste ai sensi del presente trattato [* 14], sono effettuati dalla autorità centrale dello Stato richiedente, per l'autorità centrale dello Stato richiesto.

ARTICOLO 4

Indice delle richieste di mutua assistenza

  1. Una richiesta di assistenza devono essere presentate per iscritto nella lingua dello Stato richiesto. Tutti i documenti di accompagnamento devono essere tradotti nella lingua dello Stato richiesto. Tali traduzioni devono essere autenticate da un traduttore giurato o approvato in conformità con le leggi o le prassi dello Stato richiedente.
  2. La richiesta deve contenere le seguenti:
    1. il nome delle autorità di svolgere l'inchiesta, l'azione penale, o in un procedimento in cui la richiesta si riferisce;
    2. l'oggetto e la natura delle indagini, l'azione penale, o il procedimento;
    3. una descrizione degli elementi di prova o informazioni richieste o gli atti di intervento deve essere eseguito, e (d) lo scopo per il quale gli elementi di prova, le informazioni, o altro tipo di assistenza richiesto.
  3. Se del caso, la richiesta deve inoltre contenere:
    1. le informazioni disponibili circa l'identità e l'ubicazione di una persona che deve essere situato;
    2. l'identità e la posizione di una persona per essere servito, che il rapporto della persona alle indagini, l'azione penale, o il procedimento, [* 15] e il modo in cui deve essere eseguita la notificazione;
    3. l'identità e la posizione delle persone da cui è chiesta la prova;
    4. una descrizione precisa del luogo o persona che deve essere cercato e degli articoli da cogliere;
    5. una descrizione del modo in cui ogni testimonianza o dichiarazione deve essere presa e registrata;
    6. un elenco di domande a cui rispondere;
    7. una descrizione di una particolare procedura da seguire per dare esecuzione alla richiesta;
    8. informazioni per quanto riguarda l'indennità e le spese per il quale una persona che figurano nello Stato richiedente avrà diritto, e
    9. tutte le altre informazioni che possono essere portate a conoscenza dello Stato richiesto di facilitare l'esecuzione della richiesta.

ARTICOLO 5

L'esecuzione della richiesta

  1. L'autorità centrale dello Stato richiesto sono prontamente soddisfare la richiesta o, se del caso, la trasmette all'autorità competente a farlo. Le autorità competenti dello Stato membro richiesto deve fare tutto quanto in loro potere per eseguire la richiesta, e rilascia citazioni, mandati di perquisizione, o un altro processo necessario l'esecuzione della richiesta.
  2. Quando l'esecuzione della richiesta richiede un'azione giudiziaria o amministrativa, [* 16], la richiesta deve essere presentata all'autorità competente da parte di funzionari dello Stato membro richiesto, senza alcun costo per lo Stato richiedente.
  3. Le domande devono essere eseguite in conformità con le leggi dello Stato richiesto, salvo nella misura in cui il presente trattato non disponga altrimenti. Tuttavia, il metodo di esecuzione indicato nella richiesta, deve essere seguita, ad eccezione, nella misura in cui essa sarebbe incompatibile con le leggi dello Stato richiesto.

ARTICOLO 6

Costi

Lo Stato richiesto deve pagare tutte le spese concernenti l'esecuzione della richiesta, tranne che per gli onorari di esperti e testimoni le indennità e le spese relative al viaggio delle persone di cui agli articoli 12 e 16, che gli onorari, le indennità e le spese sono a carico dello Stato richiedente.

ARTICOLO 7

Limitazioni di utilizzo

  1. Informazioni e le prove ottenute in virtù del presente trattato, nonché le informazioni ne derivano, non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda, senza il preventivo consenso dello Stato richiesto.
  2. Lo Stato richiedente può esigere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e dei relativi documenti, e la concessione di assistenza essere mantenute riservate. Se la richiesta non può essere eseguita senza violare [* 17], la richiesta di riservatezza, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente, che deve quindi stabilire se la richiesta debba essere eseguita comunque.
  3. Lo Stato richiesto può esigere che le informazioni o le prove fornite, e le informazioni da essi derivati, da conservare confidenziale in conformità con le condizioni che essa deve specificare. In tal caso, lo Stato richiedente deve rispettare le condizioni, ad eccezione, nella misura in cui le informazioni o le prove sono necessarie in un processo pubblico derivanti da indagini, l'azione penale, o il procedimento descritto nella richiesta.

ARTICOLO 8

Assunzione di testimonianza e dichiarazioni e Produzione delle prove nello Stato richiesto

  1. Su richiesta di una persona che è chiamata a dare testimonianza, fare una dichiarazione, o di produrre documenti, registri, o gli oggetti che nello Stato richiesto, che la persona è costretta a farlo nello stesso modo e nella stessa misura in indagini penali , azioni penali o procedimenti nello Stato richiesto.
  2. Se la persona di cui al paragrafo 1, afferma una richiesta di immunità, di incapacità, o un privilegio ai sensi della legge dello Stato richiedente, la prova deve comunque essere presa e resa nota la richiesta [* 18] per lo Stato richiedente per la risoluzione da parte delle autorità dello Stato richiedente.
  3. Lo Stato richiesto deve fornire informazioni in anticipo per quanto riguarda la data e il luogo di assunzione delle prove.
  4. Lo Stato richiesto deve autorizzare la presenza di tali persone, come specificato nella richiesta di assunzione di testimonianza o di una dichiarazione durante l'esecuzione della richiesta e consentire a tali persone di dubbio la persona la cui testimonianza è richiesta la dichiarazione o, nella misura in cui non sarebbe vietata dalle leggi dello Stato richiesto.
  5. Business segnalazioni prodotte a norma del presente articolo deve essere autenticata dal responsabile del mantenimento delle stesse attraverso l'utilizzo del modulo A, allegato al presente trattato. Nessun ulteriore certificazione deve essere richiesta. Documenti autenticata ai sensi del presente comma, sono ammessi in evidenza come la prova della verità delle materie ivi stabilite.

ARTICOLO 9

Fornire Records di governo uffici o agenzie

  1. Lo Stato richiesto deve fornire copie dei documenti a disposizione del pubblico ufficio di un governo o agenzia.
  2. Lo Stato richiesto può fornire tutte le informazioni di registrazione o in possesso di un governo ufficio o agenzia, ma non a disposizione del pubblico, con la stessa [19] misura e alle stesse condizioni che sarebbero disponibili per la propria applicazione della legge o delle autorità giudiziarie . Lo Stato richiesto, a sua discrezione, può negare la richiesta in tutto o in parte.
  3. Documenti forniti a norma del presente articolo è attestata dal funzionario responsabile del mantenimento delle stesse attraverso l'utilizzo del modulo allegato B al presente trattato. Nessun ulteriore certificazione deve essere richiesta. Documenti attestato ai sensi del presente comma, sono ammessi in evidenza come la prova della verità delle materie ivi stabilite.

ARTICOLO 10

Notificazione e Comunicazione degli Atti

  1. Lo Stato richiesto procede al servizio di qualsiasi documento trasmesso a questo scopo dallo Stato richiedente.
  2. Qualsiasi richiesta per il servizio di un documento che richiede l'aspetto di una persona prima che l'autorità dello Stato richiedente deve essere trasmesso un ragionevole lasso di tempo prima della comparsa.
  3. Lo Stato richiesto deve tornare come prova di ricezione del servizio firmato dalla persona servito o una dichiarazione firmata dal funzionario che effettua il servizio, specificando la forma e la data del servizio.
  4. Una persona, diversa da un cittadino dello Stato richiedente, che è stata notificata ai sensi del presente articolo con un documento legale di chiamata [* 20] per la sua apparizione nello Stato richiedente, non deve essere sottoposto a qualsiasi procedimento civile o penale, decadenza, o di altri sanzione legale o del provvedimento di restrizione, a causa del suo fallimento per conformarsi ad essa, anche se il documento contiene un avviso di penale.

ARTICOLO 11

Perquisizione e sequestro

  1. Una richiesta di ricerca, il sequestro e la consegna di un articolo per lo Stato richiedente deve essere eseguito se contiene le informazioni che giustificano le azioni intraprese nell'ambito del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri richiesta.
  2. Ogni funzionario dello Stato che ha l'affidamento di un articolo sequestrati attesta, attraverso l'uso del Modulo C allegato al presente trattato, la continuità di affidamento, l'identità di questo articolo, e l'integrità della sua condizione. Nessun ulteriore certificazione deve essere richiesta. Tale certificato è ammesso in evidenza come la prova della verità delle materie ivi stabilite.

ARTICOLO 12

Trasferimento di persone Custodia per fini Testimonial

  1. Una persona in stato di custodia cautelare nello Stato richiesto, che è necessaria una testimonianza di come lo Stato richiedente deve essere trasportato in detto Stato se la persona e il consenso dello Stato richiesto.
  2. Una persona in stato di detenzione nello Stato richiedente la cui presenza nello Stato richiesto è [* 21] necessarie per le finalità di confronto possono essere trasportati nello Stato se la persona e lo Stato richiesto consenso.
  3. Ai fini del presente articolo:
    1. Stato ricevente deve avere l'autorità e l'obbligo di mantenere la persona trasferita in custodia, salvo diversa autorizzazione da parte della Stato;
    2. Stato ricevente deve restituire la persona trasferita alla custodia dello Stato di invio non appena le circostanze lo permettano o come diversamente concordato;
    3. membro ricevente non devono chiedere l'invio di Stato di avviare il procedimento di estradizione, al fine di ottenere il ritorno della persona trasferita; e
    4. la persona che riceve il trasferimento di credito per il servizio della sanzione irrogata nello Stato di invio per il tempo servito sotto la custodia del ricevente membro.

ARTICOLO 13

Posizione di persone

  1. Lo Stato richiesto deve adottare tutte le misure necessarie per individuare le persone che credevano di essere in tale Stato e che sono necessarie in connessione con un'indagine penale, l'azione penale, o il procedimento nello Stato richiedente.
  2. Lo Stato richiesto comunica quanto prima possibile i risultati delle sue indagini per lo Stato richiedente.

ARTICOLO 14

Di avvio del procedimento [* 22] Su Richiesta

  1. Quando uno Stato è competente ad avviare il procedimento, ma auspica che la procedura sia effettuata da un altro Stato, l'autorità centrale della ex informa ufficialmente l'autorità centrale di quest'ultima dei fatti del caso. Se lo Stato richiesto è competente in questo senso, essa deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti al fine di initating un procedimento penale. Tali autorità competenti rilasciano la loro decisione in conformità con le leggi del loro paese.
  2. Lo Stato richiesto presenta una relazione sulle azioni intraprese in materia di notifica e di trasmettere, se del caso, una copia della decisione emessa.

ARTICOLO 15

Aiutare i procedimenti in Decadenza

  1. Se l'autorità centrale di uno Stato viene a conoscenza di strumenti di frutta o di criminalità trova in altro Stato che può essere o meno forefeitable oggetto di sequestro, secondo la legge dello Stato, esso può informarne l'autorità centrale di detto altro Stato. Se detto altro Stato che ha giurisdizione in questo proposito, si presenta tali informazioni per le sue autorità competenti per determinare se uno qualsiasi azione è appropriata. Tali autorità competenti rilasciano la loro decisione a norma [* 23] con le leggi del loro paese, e, attraverso le loro autorità centrali, della relazione agli altri Stati, sulle azioni da adottare.
  2. Gli Stati contraenti possono aiutare a vicenda nella misura consentita dalle rispettive leggi e del presente trattato, nei procedimenti relativi alla decadenza dei frutti o strumenti di reato.

ARTICOLO 16

Aspetto nello Stato richiedente

Quando l'aspetto di una persona che è nello Stato richiesto è necessaria nello Stato richiedente, l'autorità centrale dello Stato richiesto deve invitare la persona a comparire dinanzi l'autorità competente dello Stato richiedente, e deve indicare la misura in cui le spese saranno pagati. La risposta della persona che deve essere comunicata tempestivamente allo Stato richiedente.

ARTICOLO 17

Cassaforte condotta

  1. Nessuna persona nel territorio dello Stato richiedente di testimoniare o fornire una dichiarazione in conformità con le disposizioni del presente trattato, sono soggette a servizio di un processo o essere detenuto o soggetto a qualsiasi altra restrizione della libertà personale in ragione di tutti gli atti che ha proceduto la sua partenza dallo Stato richiesto.
  2. La cassetta di sicurezza condotta previste dal presente articolo cessano quando la persona, dopo aver avuto la [* 24] possibilità di lasciare lo Stato richiedente entro 15 giorni consecutivi, dopo la notifica che la sua presenza non era più necessario da parte delle autorità competenti, sono comunque rimasti in membro o che deve essere restituito dopo aver volontariamente lasciato.

ARTICOLO 18

Tornando documenti, registri per gli articoli

Lo Stato richiedente deve restituire tutti i documenti, registri, o articoli arredate in esecuzione delle richieste nel più breve tempo possibile, a meno che lo Stato rinuncia a loro ritorno.

ARTICOLO 19

Compatibilità con gli altri trattati e le leggi nazionali

L'assistenza e le procedure previste dal presente trattato non ostano a ciascuno degli Stati contraenti di concedere l'assistenza attraverso le disposizioni di altri accordi internazionali di cui essa può essere una parte o attraverso le disposizioni della propria legislazione nazionale.

ARTICOLO 20

Ratifica ed entrata in vigore

  1. Il presente trattato è sottoposto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington, il più presto possibile.
  2. Il presente trattato entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 21

Cessazione

Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente trattato mediante notifica scritta [* 25] per l'altro Stato contraente in qualsiasi momento. La risoluzione avrà effetto sei mesi dopo la data di notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Bangkok, in duplice copia, in lingua inglese e tailandese, ciascun testo facente ugualmente fede, questo diciannovesimo giorno di marzo dell'anno duemila e cinquecento venti-nono anno di Era buddista, che coincide con l'millenovecentosettantatré ottanta sesto anno dell'era cristiana.

Per il governo degli Stati Uniti d'America:

Edwin Meese III,

Procuratore Generale degli Stati Uniti d'America.

Per il governo del Regno di Thailandia:

SIDDHI SAVETSILA,

Air Chief Marshal, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Thailandia.

MODULO A

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ DEI LAVORI RECORDS

I, ___ (nome), attestano a pena di sanzioni penali per falsa dichiarazione o attestazione che sono occupate da ___ (nome di Business dalla quale sono richiesti i documenti) e che il mio titolo ufficiale è ___ (titolo ufficiale), ho inoltre che ciascuno dei documenti allegati del presente regolamento è l'originale o una copia della [* 26], l'originale del record sotto la custodia del ___ (Nome del Business documenti da cui sono ricercati)

  1. tali registrazioni sono state effettuate presso o vicino il momento del verificarsi delle questioni di cui, da parte (o da informazioni trasmesse da) una persona con conoscenza di tali materie;
  2. tali registrazioni sono state mantenute nel corso di una regolare attività svolte;
  3. le attività effettuate le registrazioni come una normale prassi, e
  4. se tale non è la registrazione originale, tale record è un duplicato del certificato originale.

___ (Firma)

___ (Data)

MODULO B

ATTESTATO DI AUTENTICITÀ DEI DOCUMENTI

I, ___ (Name), attest on penalty of criminal punishment for false statement or attestation that my position with the Government of ___ (Country) is ___ (Official Title) and that in that position I am authorized by the law of ___ (Country) to attest that the documents attached and described below are true copies of original official records which are recorded or filed in ___ (Name of Government Office or Agency) which is an office or agency of the Government of ___ (Country)

Description of documents:

___ (Signature)

___ (Title)

___ (Date)

FORM C

I, ___ (Name) certify that I am ___ (Title) employed in [*27] the ___ (Name of Government Office or Agency). I received custody of the articles listed below from ___ (Name of Person) on ___ (Date), at ___ (Place).

I relinquished custody of those articles to ___ (Name) on ___ (Date), at ___ (Place) in the same condition as when I received them (or if different as noted below).

Description of articles:

Changes in condition while in my custody:

___ (Signature)

___ (Title)

OFFICIAL SEAL ___ (Place)

___ (Date)


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