SINGAPORE

SINGAPORE

(Il trattato applicabile a Singapore è stato originariamente firmato con il Regno Unito.)

ESTRADIZIONE

Trattato Serie 849

1931 UST Lexis 60; 12 Bevans 482

22 dicembre 1931, Data-signed

24 giugno 1935, Data-In-Force

Status:

[* 1] Trattato e lo scambio di note firmato a Londra il 22 dicembre 1931
Senato consulenza e consenso alla ratifica 19 febbraio 1932
Ratificata da parte del Presidente degli Stati Uniti del 3 marzo 1932
Ratificata da parte del Regno Unito 29 luglio 1932
Ratifiche scambiati a Londra, 4 agosto 1932
Proclamato dal Presidente degli Stati Uniti, 9 agosto 1932
Entrata in vigore 24 giugno 1935

[N-SINGAPORE LUNGO IN ORIGINALE]

TESTO:

TRATTATO

Il presidente degli Stati Uniti d'America,

E Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, l'Irlanda e il Regno Unito Domini al di là dei mari, Imperatore d'India;

Desiderosi di rendere più adeguata per la reciproca estradizione dei criminali,

Hanno deciso di stipulare un trattato per tale scopo e, a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

Il presidente degli Stati Uniti d'America:

Generale Charles G. Dawes, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Corte di San Giacomo;

E Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, l'Irlanda e il Regno Unito Domini al di là dei mari, Imperatore d'India:

per la Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Il Diritto parlamentare Sir John Simon, GCSI, MP, il suo principale Segretario di Stato per gli affari esteri; [* 2]

che, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Alte Parti contraenti impegnarsi a fornire fino a vicenda, in determinate circostanze e condizioni enunciate nella presente trattato, le persone che, essendo accusato o condannato per uno qualsiasi dei crimini o reati di cui all'articolo 3, commessi entro la giurisdizione di una Parte, deve essere trovato all'interno del territorio dell'altra parte.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente trattato, il territorio di Sua Maestà Britannica si considera Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Isole del Canale e l'isola di Man, e tutte le parti di Sua Maestà Britannica domini d'oltremare, diversi da quelli di cui all'articolo 14, insieme con i territori di cui all'articolo 16 e da altri territori in cui esso può essere prorogato a norma dell'articolo 17. Resta inteso che, nel rispetto di tutto il territorio di Sua Maestà Britannica come sopra definito, diversi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Isole del Canale della Manica, e l'Isola di Man, l'attuale Trattato devono essere applicate per quanto riguarda le disposizioni legislative permesso.

Ai fini del presente trattato, il territorio degli Stati Uniti si considera [* 3] da tutto il territorio, ovunque situati appartenenti agli Stati Uniti, comprese le sue dipendenze e di tutti gli altri territori sotto il suo esclusivo amministrazione o di controllo.

ARTICOLO 3

L'estradizione è reciprocamente concessi per le seguenti crimini o reati:

  1. Omicidio (compresi assassinio, parricida, infanticidio, avvelenamento), o tentare o associazione a delinquere.
  2. Omicidio colposo.
  3. Alla gestione di droghe o di utilizzare strumenti con l'intento di procurare l'aborto spontaneo delle donne.
  4. Stupro.
  5. Illegittimità conoscenza carnale, o qualsiasi tentativo di avere conoscenza carnale illegittima, di una ragazza sotto i 16 anni di età.
  6. Indecente aggressione se tale crimine o reato essere indictable nel luogo in cui l'accusato o condannato persona è fermato.
  7. O falso rapimento di reclusione.
  8. Bambino rubare, tra cui l'abbandono, l'esposizione o detenzione illegalmente.
  9. Rapimento.
  10. Procura: vale a dire il trasporto di procurarsi o di una donna o ragazza sotto l'età, anche con il suo consenso, per scopi immorali, o di una donna o ragazza su età, dalle frodi, minacce o costrizione, per tali finalità in vista in entrambi i casi lusinghiero per le passioni di un'altra persona, a condizione che tali reati o reato è punibile con la reclusione [* 4], per almeno un anno o con pena più grave.
  11. Bigamia.
  12. Maliziosamente infliggendo ferite o lesioni personali gravi.
  13. Minacce, per lettera o in altro modo, con l'intento di estorcere denaro o altre cose di valore.
  14. Spergiuro, o subornation di spergiuro.
  15. Incendio doloso.
  16. Housebreaking o furto, rapina con violenza, furto o appropriazione indebita.
  17. Frode da un depositario, banchiere, agente, fattore, amministratore fiduciario, direttore, membro, un pubblico ufficiale o di qualsiasi impresa, o fraudolento di conversione.
  18. Procurarsi denaro, preziosi di sicurezza, o di merci, con falsi pretesti; ricevere denaro, preziosi di sicurezza, o altri beni, conoscendo lo stesso sono stati rubati o illecitamente ottenuti.
    1. La contraffazione o alterazione di moneta, o della messa in circolazione contraffatti o alterati denaro.
    2. Consapevolmente e senza legittima autorità di fare o avere in possesso qualsiasi strumento, strumento, o motore adattato e destinati alla falsificazione di moneta.
  19. Falsificazione, l'emissione o ciò che è contraffatto.
  20. Crimini o reati contro il diritto fallimentare.
  21. La corruzione, definita da offrire, dare o ricevere delle tangenti.
  22. Qualsiasi atto di malvagità fatto con l'intento di mettere a repentaglio la sicurezza di tutte le persone che viaggiano o in corso su [* 5], una linea ferroviaria.
  23. Crimini o reati o il tentativo di crimini o reati in connessione con il traffico di droghe pericolose.
  24. "Maligno" pregiudizio alla proprietà, se tali reati o reato essere indictable.
    1. Pirateria da parte del diritto delle nazioni.
    2. Rivolta, o associazione a delinquere finalizzata alla rivolta, da due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del comandante; illecitamente naufragio o distruggere una nave in mare, o tentando di farlo; assalti a bordo di una nave in alto mari, con l'intento di fare lesioni personali gravi.
  25. Negoziazione di schiavi.

L'estradizione è inoltre essere concessi per la partecipazione a uno qualsiasi dei suddetti crimini o reati, a condizione che tale partecipazione sia punibile con la legislazione di entrambe le Alte Parti contraenti.

ARTICOLO 4

L'estradizione non può avvenire se la persona ha sostenuto è già stato provato e scaricata o punito, o è ancora in fase di sperimentazione nei territori delle Alte Parti contraenti di applicare, per il crimine o reato per il quale la sua estradizione è richiesto.

Se la persona che deve essere sostenuto in esame o sotto pena nei territori delle Alte Parti contraenti di applicare per qualsiasi altro crimine o reato, la sua estradizione deve essere differita [* 6], fino alla conclusione del processo e la piena esecuzione di qualsiasi pena assegnato a lui.

ARTICOLO 5

L'estradizione non può avvenire se, successivamente alla commissione del reato o di reato o l'istituzione del perseguimento penale o la convinzione al riguardo, l'esenzione dal perseguimento o la punizione è stata acquistata dal lasso di tempo, secondo il ravvicinamento delle legislazioni degli Alte Parti contraenti Parte che chiede o applicato.

ARTICOLO 6

Un fuggitivo penale non può essere ceduto se il reato o infrazione nei confronti della quale la sua rinuncia è richiesto uno è di carattere politico, o se dimostra che la requisizione per la sua rinuncia ha, infatti, è stato fatto al fine di provare o punirlo per un crimine o reato di carattere politico.

ARTICOLO 7

Una persona consegnata non può in alcun caso essere tenuti in custodia o essere giudicati nei territori delle Alte Parti contraenti alle quali la consegna è stata fatta per qualsiasi altro crimine o reato, o per conto di tutte le altre questioni, da quelle per le quali l'estradizione hanno avuto luogo, fino a che egli è stato restaurato, o ha avuto l'opportunità di ritornare, per i territori delle Alte Parti contraenti da parte di chi egli è stato oggetto di rinuncia.

Questa precisazione [* 7] non si applica ai crimini o reati commessi dopo l'estradizione.

ARTICOLO 8

L'estradizione di criminali in fuga ai sensi delle disposizioni del presente trattato, deve essere effettuata negli Stati Uniti e nel territorio di Sua Maestà Britannica, rispettivamente, in conformità con le leggi che regolano l'estradizione per il momento in vigore nel territorio a partire dalla quale la consegna di il fuggitivo penale è richiesto.

ARTICOLO 9

L'estradizione può aver luogo solo se gli elementi di prova sufficienti sono disponibili, in conformità alla legislazione delle Alte Parti contraenti di applicare, sia per giustificare l'impegnativa del prigioniero per la prova, nel caso in cui il crimine o reato era stato commesso nel territorio di tale Alta Parte contraente, o di dimostrare che il prigioniero è identico persona condannata dai giudici delle Alte Parti contraenti che rende la requisizione, e che il crimine o reato di cui è stato condannato è uno in materia di estradizione, che potrebbe, a il tempo di tale convinzione, sono stati concessi dalle Alte Parti contraenti di applicare.

ARTICOLO 10

Se l'individuo ha sostenuto da una delle Alte Parti contraenti in virtù del presente trattato, deve essere sostenuto anche da uno o più [* 8] altri poteri per conto di altri crimini o reati commessi nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, la sua estradizione è concessa a Power cui domanda è in prima data, a meno che tale richiesta è revocata.

ARTICOLO 11

Se elementi di prova sufficienti per l'estradizione non può essere prodotta entro due mesi dalla data in cui l'apprensione del fuggitivo, o entro un ulteriore momento in cui l'Alta Parte contraente di applicare, o il buon tribunale di tale Alta Parte contraente, è diretta, il fuggitivo è fissato in libertà.

ARTICOLO 12

Tutti gli articoli che sono stati sequestrati in possesso della persona che deve essere consegnata al momento della sua apprensione, e le eventuali articoli che possono servire come prova del reato o di reato è data quando l'estradizione abbia luogo, nella misura in cui ciò può essere consentita dalla legge dello Alta Parte contraente che concede l'estradizione.

ARTICOLO 13

Tutte le spese connesse con l'estradizione sono a carico della Alta Parte contraente che presenta la domanda.

ARTICOLO 14

Sua Maestà Britannica può aderire al presente trattato a nome di uno dei suoi Domini in seguito denominata - vale a dire, il Dominio del Canada, il Commonwealth of Australia (anche per questo [* 9] scopo Papua e Norfolk), la Dominio della Nuova Zelanda, l'Unione del Sud Africa, l'Irish Free State, e Terranova - e l'India. L'adesione avverrà con un avviso in tal senso dato dalla rappresentanza diplomatica di Sua Maestà a Washington, che deve precisare l'autorità alla quale la requisizione per la consegna di un fuggitivo criminale che ha preso rifugio nel dominio in questione, o l'India, a seconda dei casi può essere, deve essere affrontato. A decorrere dalla data di tale notifica quando entrerà in vigore nel territorio della Dominion in questione o di India è considerata essere territorio di Sua Maestà Britannica per gli scopi del presente trattato. n1

- - - - - - - - - - - - - - - - --Note-- - - - - - - - - - - - - - - - --

n1 Il trattato è stato reso applicabile a decorrere dal 30 agosto, 1935, in Australia (compresi i Papua, Isola Norfolk, e ha incaricato i territori della Nuova Guinea e Nauru) e Terranova. (E 'cessato di applicare a Terranova, tuttavia, quando è entrato Terranova la Confederazione del Canada sul mar 31, 1949.) È stato anche reso applicabile in Birmania dal 1 novembre, 1941, e in India dal 9 marzo, 1942.

- - - - - - - - - - - - - - - --End-note a piè di pagina - - - - - - - - - - - - - - - - [* 10]

La requisizione per la consegna di un fuggitivo criminale che ha preso rifugio in uno qualsiasi dei summenzionati Domini o l'India, a nome del quale Sua Maestà Britannica ha aderito, è presentata dal diplomatica o consolare degli Stati Uniti d'America .

Ciascuna Alta Parte contraente può denunciare il presente trattato separatamente nei confronti di qualsiasi delle suddette Domini o l'India. Tale risoluzione deve essere effettuata da un bando di gara in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 18.

Qualsiasi dato avviso ai sensi del primo comma del presente articolo nei confronti di uno di Sua Maestà Britannica Domini può comprendere qualsiasi territorio per i quali un mandato a nome della Lega delle Nazioni, è stato accolto da Sua Maestà Britannica, e che viene gestito da il governo del dominio in questione; tale territorio, in caso affermativo inclusi, essere considerato territorio di Sua Maestà Britannica per gli scopi del presente trattato. Qualsiasi dato avviso ai sensi del terzo comma del presente articolo si applicano a tale mandato territorio.

ARTICOLO 15

La requisizione per la consegna di un fuggitivo criminale che ha preso rifugio in ogni territorio di Sua Maestà Britannica [* 11] diversi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Isole del Canale della Manica, o l'Isola di Man, o l'India o Domini di cui all'articolo 14, devono essere effettuate per il Governatore, capo o autorità, di tale territorio da parte del funzionario consolare del caso degli Stati Uniti d'America.

Tale richiesta deve essere affrontato con le autorità competenti di tale territorio: a condizione, tuttavia, che se un ordine per l'impegnativa del fuggitivo criminali in prigione in attesa di consegna deve essere fatta, ha detto il Governatore o capo autorità competente può, invece di rilasciare un mandato d'arresto per la consegna di tali fuggitivo, deferire la questione alla Sua Maestà il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

ARTICOLO 16

Il presente trattato si applica allo stesso modo come se fossero Possessions di Sua Maestà Britannica al seguente protettorati britannici, vale a dire, il Protettorato Bechuanaland, Gambia Protettorato, Protettorato Kenya, Nigeria Protettorato, Rhodesia del Nord, Territori del Nord di Gold Coast , Nyasaland, Sierra Leone, Protettorato, Protettorato delle Isole Salomone, il Somaliland Protettorato, Swaziland, Uganda e Protettorato di Zanzibar, e ai seguenti territori, nel rispetto [* 12], di cui un mandato a nome della Lega delle Nazioni, è stato accolto da Sua Maestà Britannica , Vale a dire, Camerun sotto mandato britannico, Togoland sotto mandato britannico, e il Tanganica Territorio.

ARTICOLO 17

Se, dopo la firma del presente trattato, si è ritenuto opportuno estendere le sue disposizioni a qualsiasi britannico protettorati diversi da quelli di cui al precedente articolo o ad uno qualsiasi britannico protetto Stato, o ad uno qualsiasi territorio per i quali un mandato a nome della Società delle Nazioni, è stato accolto da Sua Maestà Britannica, diversi da quelli incaricati dei territori di cui agli articoli 14 e 16, le disposizioni degli articoli 14 e 15 si applicano a tali Stati o protettorati o territori di mandato a partire dalla data e secondo le modalità prescritto nelle note per essere scambiate allo scopo di effettuare tale estensione. n2

- - - - - - - - - - - - - - - - --Note-- - - - - - - - - - - - - - - - --

n2 Il trattato è stato reso applicabile a decorrere dal 24 giugno 1935, alla Palestina e Transgiordania (si veda lo scambio di note, qui di seguito); dal 31 luglio 1939, alla Malese Stati federati (Negri, Sembilan, Pahang, Perak e Selangor), al Unfederated Malese membri (Johor, Kedah, Kelantan, Perlis e Trengganu), Brunei, e nel Nord del Borneo, e dal 1 agosto, 1966, a Tonga.

- - - - - - - - - - - - - - - --End-note a piè di pagina - - - - - - - - - - - - - - - - [* 13]

ARTICOLO 18

Il presente trattato entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, in conformità con le forme previste dalla legislazione delle Alte Parti Contraenti. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Alte Parti Contraenti da un preavviso non superiore a un anno e non inferiore a sei mesi.

In assenza di una disposizione espressa in tal senso, dato un avviso a norma del primo comma del presente articolo non pregiudica il funzionamento del trattato, in quanto tra gli Stati Uniti d'America e di ogni territorio in materia di preavviso di cui adesione è stato dato sotto Articolo 14.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiati a Londra il più presto possibile.

All'entrata in vigore del presente trattato, le disposizioni di cui all'articolo 10 [X] del Trattato del 9 ° agosto 1842, n3, della convenzione del 12 luglio 1889, n4 della convenzione supplementare del 13 dicembre 1900, N5 e della Convenzione complementare del 12 aprile 1905, relativa al n6 estradizione, cesserà di avere effetto, salvo che nel caso di ciascuno dei Domini e l'India, di cui all'articolo 14, tali disposizioni restano in vigore fino al Dominio o l'India [* 14] hanno aderito al presente trattato in conformità dell'articolo 14 o fino a quando non sostituito da altre disposizioni del trattato.

- - - - - - - - - - - - - - - - --Note-- - - - - - - - - - - - - - - - --

N3 TS 119, ante, pag 88.

N4 TS 139, ante, pag 211.

N5 TS 391, ante, pag 256.

n6 TS 458, ante, pag 272.

- - - - - - - - - - - - - - - --Fine-note a piè di pagina - - - - - - - - - - - - - - - --

In fede di che, sopra il nome plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare a Londra questo venti-secondo giorno del mese di dicembre, 1931.

Scambi di note

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri per l'Ambasciatore americano

Foreign Office, SW 1.

No T 15523/46/374

22a dicembre, 1931

SIGNOR AMBASCIATORE,

Con riferimento all'articolo 17 del trattato di estradizione tra Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, l'Irlanda e il Regno Unito Domini al di là del Mare e il Presidente degli Stati Uniti d'America, firmato il presente giorno a Londra, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che Sua Maestà il governo del Regno Unito desiderio che le disposizioni di cui sopra trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in [* 15] vigore, sono applicabili alla Palestina (ad esclusione Transgiordania).

2. Di conseguenza ho l'onore di chiedere se il governo degli Stati Uniti d'accordo con questa proposta. In questo caso, la presente nota di Vostra Eccellenza, e la risposta in tal senso sarà considerata come immissione sul registrare l'accordo raggiunto in materia.

Ho l'onore di essere, con la più alta considerazione,

Sua Eccellenza il Servo obbediente,

L'ambasciatore americano al Segretario di Stato per gli affari esteri

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

LONDRA, 22 dicembre 1931

N ° 1582

SIR:

Con riferimento all'articolo 17 del trattato di estradizione tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e di Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, l'Irlanda e il Regno Unito Domini al di là dei mari, firmato in data odierna a Londra, ho l'onore di informarLa che il governo degli Stati Uniti d'America è piacevole per la proposta di Sua Maestà il governo del Regno Unito che le disposizioni di cui sopra trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, sono applicabili alla Palestina (ad esclusione Transgiordania).

Ho l'onore di essere, con la più alta considerazione, Signore,

Il vostro più ubbidiente, umile [* 16] Servo,

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri per l'Ambasciatore americano

Foreign Office, SW 1.

No T 15523/46/374

22a dicembre, 1931

SIGNOR AMBASCIATORE,

Con riferimento all'articolo 17 del trattato di estradizione tra Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, l'Irlanda e il Regno Unito Domini al di là del Mare e il Presidente degli Stati Uniti d'America, firmato il presente giorno a Londra, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che Sua Maestà il governo del Regno Unito desiderio che le disposizioni di cui sopra trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, sono applicabili a Transgiordania.

2. Di conseguenza ho l'onore di chiedere se il governo degli Stati Uniti d'accordo con questa proposta. In questo caso, la presente nota di Vostra Eccellenza, e la risposta in tal senso sarà considerata come immissione sul registrare l'accordo raggiunto in materia.

Ho l'onore di essere, con la più alta considerazione,

Sua Eccellenza il Servo obbediente,

L'ambasciatore americano al Segretario di Stato per gli affari esteri

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

LONDRA, 22 dicembre 1931

N ° 1583

SIR:

Con riferimento all'articolo 17 del trattato di estradizione [* 17] tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e di Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, l'Irlanda e il Regno Unito Domini al di là dei mari, firmato in data odierna a Londra, ho l'onore informarLa che il governo degli Stati Uniti d'America è piacevole per la proposta di Sua Maestà il governo del Regno Unito che le disposizioni di cui sopra trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, sono applicabili a Transgiordania.

Ho l'onore di essere, con la più alta considerazione, Signore,

Il vostro più obbediente, umile servo,

FIRMATARI:

Charles G. Dawes

[SIGILLO]

GIOVANNI SIMON

[SIGILLO]

GIOVANNI SIMON

Sua Eccellenza

Generale Charles G. Dawes, CB,

ecc, ecc, ecc

Charles G. Dawes

Il diritto d'Onore

Sir John Simon, GCSI, ecc, ecc, ecc, Foreign Office, SW 1.


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