LITUANIA - SUPPLEMENTARE

LITUANIA - SUPPLEMENTARE

Supplementare trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e la Lituania.

Firmato a Washington, 17 maggio 1934;
Ratifica informato da parte del Senato, 15 giugno 1934;
Ratificata dal Presidente, il 18 agosto 1934;
Ratificata da Lituania, 14 novembre 1934;
Ratifiche scambiati a Washington, 8 gennaio 1935;
Proclamata, 9 gennaio 1935.

DAL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

Un annuncio.

Considerando che un trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e la Lituania è stato concluso e firmato dai rispettivi plenipotenziari a Washington, il diciassettesimo giorno di maggio, mille nove cento e trenta-quattro, l'originale del trattato supplementare che è parola per parola come segue:

Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Lituania desiderosi di promuovere la causa della giustizia, allargando l'elenco dei reati per le quali l'estradizione può essere concessa in virtù del trattato concluso tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Lituania il 9 aprile 1924, hanno deciso di stipulare un trattato per questo scopo e hanno designato come loro plenipotenziari, vale a dire:

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Cordell Hull, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America; e

Il Presidente della Repubblica di Lituania, Mikas Bagdonas, Incaricato d'Affari ad interim della Repubblica di Lituania a Washington,

Chi, dopo aver comunicato a vicenda i rispettivi pieni poteri, che sono risultate essere in debita forma, hanno convenuto e ha concluso i seguenti articoli:

ARTICOLO I

I seguenti reati sono aggiunti alla lista di crimini, numerati da 1 a 24 di cui all'articolo II del suddetto trattato del 9 aprile 1924, sul conto del quale l'estradizione può essere concessa, vale a dire:

  1. Crimini e reati contro la normativa fallimentare.
  2. Crimini e offese, o il tentativo di crimini o offese, contro le leggi relative al traffico di stupefacenti.

ARTICOLO II

Il presente trattato è considerato come parte integrante del suddetto trattato di estradizione 9 aprile 1924, e l'articolo II di quest'ultimo deve essere trattato come se leggere l'elenco dei reati ivi contenute originariamente comprendeva le ulteriori reati specificati numerata e 25 e 26 nel primo articolo del presente trattato.

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali metodi, e che entreranno in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che si svolgerà a Washington il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i suddetti plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, in duplice copia, a Washington deciassettesima questo giorno di maggio, mille nove cento e trenta-quattro.

Cordell Hull

[SIGILLO]

MIKAS BAGDONAS

[SIGILLO]

E considerando che il suddetto trattato è stato debitamente ratificato da entrambe le parti, e le ratifiche dei due governi sono stati scambiati nella città di Washington, l'ottavo giorno del mese di gennaio, mille nove cento e trenta-cinque;

Ora, pertanto, che sia noto che io, Franklin D. Roosevelt, presidente degli Stati Uniti d'America, hanno causato il suddetto trattato a essere resi pubblici, al fine che la stessa e ogni articolo e clausola possono essere osservati e soddisfatte con buona fede da parte degli Stati Uniti d'America e ai cittadini della stessa.

IN TESTIMONIANZA DI CHE, ho apposto la mia mano e ha causato il sigillo degli Stati Uniti d'America di essere apposto.

FATTO a la città di Washington questo nono giorno di gennaio, nel corso del nostro Signore uno mila nove cento e trenta-cinque, e di Indipendenza degli Stati Uniti d'America l'uno e cento cinquanta-none.

D FRANKLIN ROOSEVELT

[SIGILLO]

Cordell Hull

Segretario di Stato.

49 Stat 3077, 1935 WL 30032 (US trattato)


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