GRECIA
ESTRADIZIONE
Trattato Serie 855
1931 UST Lexis 56; 8 Bevans 353
6 maggio 1931, Data-Firmato; 1 ° novembre 1932, Data-signed
1 ° novembre 1932, Data-In-Force
Status:
[* 1] Trattato e lo scambio di note firmato ad Atene 6 maggio 1931; protocollo di scambio delle ratifiche
firmato a Washington, 1 novembre 1932
Senato consulenza e consenso alla ratifica 19 febbraio 1932
Ratificata da parte del Presidente degli Stati Uniti il 10 marzo 1932
Ratificata da parte della Grecia, 13 ottobre 1932
Ratifiche scambiati a Washington dal 1 novembre 1932
Entrata in vigore 1 ° novembre 1932
Proclamato dal Presidente degli Stati Uniti, 1 novembre 1932
L'articolo I interpretato da protocollo del 2 settembre 1937 n1
n1 EAS 114, posta, pag 366.
Trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica ellenica
TESTO:
Gli Stati Uniti d'America e la Grecia, desiderosi di promuovere la causa della giustizia, hanno deciso di stipulare un trattato per l'estradizione dei latitanti alla giustizia tra i due paesi e hanno designato a tal fine, i seguenti plenipotenziari:
Il presidente degli Stati Uniti d'America: Robert Peet Skinner, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America ad Atene; e
Il Presidente della Repubblica ellenica: Signor Andreas Michalakopoulos, Vice President del governo, Ministro degli affari esteri;
Chi, dopo aver [* 2] comunicati a vicenda i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto e ha concluso i seguenti articoli:
ARTICOLO I
È stato convenuto che il governo degli Stati Uniti e il governo della Grecia, su richiesta debitamente rese nel presente documento come previsto, consegnare alla giustizia tutte le persone, che possono essere imputate, o possono essere stati condannati, uno qualsiasi dei reati o reati di cui all'articolo II del presente trattato impegnati entro la giurisdizione di una delle Alte Parti contraenti, e che si cercherà una domanda d'asilo o sono trovati all'interno del territorio degli altri, a condizione che tale rinuncia deve avvenire solo su tali elementi di prova di criminalità, che secondo le leggi del luogo in cui il fuggitivo o persona così deve essere trovati, potrebbe giustificare la sua apprensione e l'impegno per la prova se il crimine o delitto vi era stato commesso. n2
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n2 Per l'interpretazione della clausola finale d'arte. I, vedi protocollo di settembre 2, 1937 (EAS 114), posta, pag 366.
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ARTICOLO [* 3] II
Le persone devono essere consegnati in base alle disposizioni del presente trattato, che sono state imputate o condannate con una qualsiasi delle seguenti crimini o offese:
- Omicidio (compresi i crimini designati dai termini parricida, avvelenamento, infanticidio, omicidio volontario quando).
- "Maligno" infliggendo ferite o lesioni personali gravi con premeditazione.
- Lo stupro, l'aborto, la conoscenza carnale dei bambini di età inferiore ai quindici anni.
- Detenzione o il rapimento di donne o ragazze per scopi immorali.
- Bigamia.
- Incendio doloso.
- Dolo e distruzione illecita o ostruzione delle ferrovie, che mette in pericolo la vita umana.
- I crimini commessi in mare:
- Pirateria, come comunemente noti e definiti dalla legge delle nazioni, o dalla legge;
- Illecitamente naufragio o distruggere una nave in mare o tentando di farlo;
- Ammutinamento o di cospirazione da parte di due o più membri dell'equipaggio o di altre persone a bordo di una nave in alto mare, al fine di ribellarsi contro l'autorità del comandante o il capitano di detta nave, o con l'inganno o la violenza in possesso di tali nave;
- Assalto a bordo di una nave su in alto mare con l'intento di fare lesioni.
- Furto con scasso.
- L'atto di [* 4] rottura e di entrare in uffici del governo e delle autorità pubbliche, o gli uffici delle banche, case bancari, casse di risparmio, società fiduciarie, [di assicurazione e le altre società,] n3 o altri immobili, non abitazioni con l'intento di commettere un crimine stesso.
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N3 vedi protocollo di scambio, pag 360.
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- Falsificazione o l'enunciato di documenti falsi.
- La falsificazione o la falsificazione di atti ufficiali del governo o l'autorità pubblica, ivi compresi i tribunali di giustizia, o l'emissione o l'uso fraudolento di una qualsiasi delle stesse.
- La fabbricazione di banconote false, o se la carta moneta, titoli o contraffazione di tagliandi del debito pubblico, creato da nazionale, statale, provinciale, territoriale, locale o comunale governi, banconote o di altri strumenti di credito pubblico, contraffazione di sigilli, timbri, stampi e marchi di Stato o di amministrazioni pubbliche, e l'enunciato, la circolazione o l'uso fraudolento delle voci di cui sopra.
- Appropriazione indebita o malversazione penale commessi entro la giurisdizione di uno o [* 5] altra parte da pubblici ufficiali o depositari, qualora l'importo indebitamente superiore a due cento dollari o equivalente greco.
- Da qualsiasi appropriazione indebita le persone che lavorano, dipendenti o lavoratori, a scapito dei loro datori di lavoro o di principi, quando il crimine o delitto è punibile con la reclusione o altre pene corporali dalle leggi di entrambi i paesi, e in cui l'importo indebitamente superiore a due o cento dollari Equivalente greco.
- Rapimento di minori o adulti, per essere definito il sequestro o fermo di una persona o le persone, al fine di esatto denaro da loro, le loro famiglie o di qualsiasi altra persona o le persone, o per qualsiasi altro fine illegale.
- Furto, per essere definito il furto di effetti personali di proprietà, o denaro, del valore di venti-cinque dollari o più, o equivalente greco.
- Procurarsi denaro, preziosi o di altri titoli di proprietà da l'inganno o la ricezione di denaro, preziosi securites o altri beni sapere lo stesso sia stato illecitamente ottenuti, in cui l'importo di denaro o il valore della proprietà così ottenuto ha ricevuto o superiore a due cento dollari greco o equivalente.
- Spergiuro.
- Di frode o di abuso di fiducia da un depositario, banchiere, agente, fattore, curatore, esecutore, [* 6] amministratore, tutore, amministratore o dipendente di qualsiasi azienda o società, o da uno di fiduciario in qualsiasi posizione, in cui la somma di denaro o il valore della proprietà altrimenti sottratti superiore a due cento dollari o equivalente greco.
- Crimini e reati contro le leggi di entrambi i paesi per la repressione della schiavitù e la tratta degli schiavi.
- Diserzione dolo o dolo non minore di sostegno o figli a carico, o di altre persone a carico, a condizione che il crimine o delitto è punibile dalla legge di entrambi i paesi.
- Corruzione.
- Crimini o reati contro la normativa fallimentare.
- Crimini o reati contro le leggi per la repressione del traffico di stupefacenti.
- L'estradizione è inoltre avvenire per la partecipazione a uno qualsiasi dei crimini o offese prima citato come un accessorio, prima o dopo il fatto, o in qualsiasi tentativo di commettere uno dei reati di cui sopra o offese. Tuttavia, l'estradizione per la partecipazione o tentativo sarà accordata nel caso di un indagato solo se il massimo della pena possibile, è di due anni o più, e, nel caso di un condannato, solo se la frase pronunciata dalla giurisdizione del esigente Stato è di sei mesi o più.
ARTICOLO [* 7] III
Le disposizioni del presente trattato non importare una domanda di estradizione per qualsiasi crimine o delitto di carattere politico, né per gli atti connessi con tali crimini o offese, e nessuna persona o di una rinuncia da parte di una delle Alte Parti contraenti in virtù del presente Trattato deve essere giudicato o punito per un reato politico o reato commesso prima della sua estradizione. Stato richiesto, o ai tribunali di questo Stato membro, decide se il reato è offesa o di carattere politico. Quando l'offesa a carico comprende sia l'atto di omicidio o di assassinio o di avvelenamento, sia consumato o tentato, il fatto che il delitto è stato commesso o che si è tentato contro la vita del Sovrano o capo di uno Stato estero, o contro la vita di un membro della sua famiglia, non sono considerate sufficienti a sostenere che questo tipo di criminalità è stata offesa o di carattere politico, oppure è stato un atto connesso con crimini o offese di carattere politico.
ARTICOLO IV
Nessuna persona può essere processato per alcun reato o delitto, commesso prima della sua estradizione, diverso da quello per il quale è stato ceduto, a meno che egli è stato in libertà per un mese dopo essere stato provato, a lasciare il paese, o, [* 8 ] In caso di condanna, per un mese dopo aver subito la sua pena o che è stato graziato.
ARTICOLO V
Un fuggitivo penale non deve essere oggetto di rinuncia ai sensi delle disposizioni del presente articolo, quando, dal lasso di tempo o di altro legittimo motivo, in conformità alla legislazione di uno dei due o di cedere l'impegnativo paese, la penale è esente da azioni giudiziarie o sanzioni penali per il delitto per il quale la consegna è chiesto.
ARTICOLO VI
Se un criminale fuggitivo cui la consegna può essere richiesto ai sensi delle disposizioni del presente articolo, siano effettivamente sotto l'azione penale, fuori su cauzione o in stato di custodia cautelare, per un crimine o delitto commesso nel paese in cui ha chiesto l'asilo, o sono stati condannati stessa, la sua estradizione può essere rinviata fino a quando tale procedura è determinato, e fino a che egli è stato fissato a libertà, a tempo debito, di diritto.
ARTICOLO VII
Se un criminale fuggitivo sostenuto da una delle due parti, deve essere sostenuto anche da uno o più poteri ai sensi delle disposizioni del trattato, a causa di crimini o reati commessi nel territorio di loro competenza, quali penale deve essere consegnato a tale Stato la cui domanda è in primo ha ricevuto a meno che la domanda è revocata. Il presente articolo non pregiudica i trattati come tali sono [* 9] precedentemente stati conclusi da una delle parti contraenti con gli altri Stati.
ARTICOLO VIII
Sotto le disposizioni del presente trattato, nessuna delle Alte Parti contraenti sono tenuti a consegnare i propri cittadini, tranne nei casi in cui tale cittadinanza è stato ottenuto dopo la perpetrazione del reato per il quale è chiesta l'estradizione. Lo Stato è ricorso a decidere se la persona è sostenuto proprio cittadino.
ARTICOLO IX N4
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N4 Per una dichiarazione relativa alle arti. IX e XI, vedi scambio di note, pag 359.
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Le spese di trasporto del fuggitivo sono a carico del governo che ha preferito la domanda di estradizione. Il giuridica appropriata ufficiali del paese in cui il procedimento di estradizione sono dovuto, assiste i funzionari del governo chiedono l'estradizione entro i rispettivi giudici e magistrati, con tutti i mezzi legali in loro potere, e non hanno la pretesa, diversi da quelli per il vitto e alloggio di un fuggitivo prima della sua consegna, derivanti dal sistema di arresto, la detenzione, l'esame [* 10] e la consegna di latitanti in virtù del presente trattato, devono essere effettuate contro il governo chiedono l'estradizione, a condizione, tuttavia, che qualsiasi funzionario o funzionari della cedere governo dando assistenza, che, come al solito corso del loro dovere non ricevono alcuna retribuzione o compensazione diversi da quelli specifici compensi per i servizi svolti, ha il diritto di ricevere da parte del governo chiedono l'estradizione per gli abituali canoni dovuti per gli atti o di servizi prestati da loro nello stesso modo e per lo stesso importo, come se tali atti o servizi sono stati effettuati in un procedimento penale ordinario, secondo la legislazione del paese di cui sono ufficiali.
ARTICOLO X
Tutto trovato in possesso del fuggitivo penale al momento del suo arresto, di essere se i proventi di reato o di offesa, o che possono essere materiali come elementi di prova a fare la prova del reato, devono, per quanto possibile, in conformità alla legislazione di una delle Alte Parti Contraenti, essere consegnato con la sua persona, al momento della consegna. Tuttavia, i diritti di un terzo per quanto riguarda gli articoli di cui sopra, devono essere rispettati.
ARTICOLO XI N4
Le disposizioni del presente trattato è applicabile [* 11] a tutti, ovunque situati territorio, appartenente ad una delle Alte Parti contraenti o in occupazione e sotto il controllo di una di esse, durante il periodo di occupazione o di controllo.
Requisizioni per la consegna dei latitanti alla giustizia deve essere fatta dai rispettivi agenti diplomatici delle Alte Parti Contraenti. In caso di assenza di tali agenti dal paese o in cui è chiesta l'estradizione dal territorio incluso nei paragrafi precedenti, diversi da quelli degli Stati Uniti o la Grecia, requisizioni possono essere effettuate da funzionari consolari superiore.
L'arresto del fuggitivo è portato in conformità con le leggi dei rispettivi paesi, e se, dopo un esame, esso deve essere deciso, secondo la legge e gli elementi di prova, che l'estradizione è dovuto ai sensi del presente trattato, il fuggitivo deve essere oggetto di rinuncia, in conformità alle forme di legge prescritto in questi casi.
La persona arrestata provvisoriamente, è svincolata, a meno che, entro due mesi dalla data di arresto in Grecia, o dalla data di impegno negli Stati Uniti, la richiesta formale di rinuncia con delle prove documentali in seguito essere prescritti di cui sopra da parte del diplomatico agente [* 12] del governo esigente, o, in sua assenza, da un funzionario consolare stessa.
Se il fuggitivo penale deve essere stato condannato per il reato o delitto per il quale la sua rinuncia è chiesto, una copia della sentenza del tribunale dinanzi al quale tale convinzione si è svolta, debitamente autenticata, deve essere prodotta. Se, tuttavia, il fuggitivo è semplicemente addebitato con la criminalità, una copia debitamente autenticata del mandato d'arresto nel paese in cui è stato commesso il reato, e delle deposizioni su cui tale mandato può essere stato rilasciato, deve essere prodotta, con le altre prova prova o come possono essere considerati competenti nel caso di specie.
ARTICOLO XII
Il presente trattato, di cui la lingua inglese e greca sono i soli facenti ugualmente fede, sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali metodi, e che entreranno in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che si svolgerà a Washington come più presto possibile.
ARTICOLO XIII
Il presente trattato rimane in vigore per un periodo di cinque anni, e nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti si hanno notificato un anno prima della scadenza di tale periodo la sua intenzione di denunciare il trattato, essa, [* 13] continuare in vigore fino alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data in cui la notifica di cessazione deve essere dato da una delle Alte Parti Contraenti.
In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente trattato e hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in duplice esemplare ad Atene il sesto giorno di maggio, ninteen cento e trenta-uno.
Scambio di note sulla maggior parte-favorito il trattamento della nazione, scambiati al momento della firma del trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e la Grecia
Il ministro americano per il Ministro degli Affari Esteri
Legazione DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
Atene, 6 maggio, 1931
SIR:
A oggi la firma del Trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica ellenica, ho l'onore di dichiarare a Vostra Eccellenza, sotto l'autorità e in nome del mio governo, che il governo degli Stati Uniti si estenderà anche alla Grecia il trattamento più favorevole accordato ora, o che possono in seguito essere accordato, da parte degli Stati Uniti ad un terzo di potenza, per quanto riguarda le questioni trattate negli articoli 9 e 11 del trattato di cui sopra, in particolare per ciò che riguarda le spese di ogni [* 14] natura, comprese le spese di consueto, e la procedura da seguire dopo la domanda di estradizione.
Gradire, Signor Presidente, la rinnovata sensi della mia più alta considerazione.
Il Ministro degli Affari Esteri al Ministro americano
[TRADUZIONE]
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ATENE, 6 maggio, 1931
MR. MINISTRO:
Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevuto la Sua lettera di questa data, la lettura come segue:
[Per il testo della nota Stati Uniti, vedi sopra.]
Riconoscendo il ricevimento della presente comunicazione, con il contenuto della quale il governo greco è d'accordo, vorrei cogliere l'occasione per rinnovare a Lei, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
PROTOCOLLO DI CAMBIO
Il sottoscritto, il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e l'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Grecia a Washington, ha incontrato questa giornata al fine di scambiare le ratifiche del trattato di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e la Grecia, firmato a Atene il 6 maggio 1931.
Si è trovato su un confronto delle rispettive ratifiche che le parole "assicurazione e le altre società," di cui all'articolo 2, comma 10, del testo inglese del trattato, in quanto contenuta in [* 15] greco strumento di ratifica, non sono contenute in tale articolo e del paragrafo così come appare nel testo inglese dello strumento di ratifica degli Stati Uniti d'America, il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America ha dichiarato che è stato destinato dal governo degli Stati Uniti ad avere queste parole appaiono nel testo in lingua inglese degli Stati Uniti originale del trattato, in quanto il loro equivalente compare nel testo greco, che la loro omissione dal testo inglese è stato uno inavvertitamente e che gli Stati Uniti originale del trattato e gli Stati Uniti ha ratificato lo scambio di copia del trattato dovrebbe essere inteso come comprese quelle parole, la stessa come se fossero stati effettivamente scritto nel testo inglese della stessa.
Questa dichiarazione di essere accettato dal ministro della Grecia, lo scambio ha avuto luogo in questo giorno la consueta forma.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente protocollo di Exchange e hanno apposto i loro sigilli ad esso.
Fatto a Washington il primo giorno del mese di novembre, mille nove cento e trenta-due.
FIRMATARI:
Robert P. Skinner
[SIGILLO]
A. MICHALAKOPOULOS
[SIGILLO]
Robert P. Skinner
Sua Eccellenza
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, [* 16] Atene.
A. MICHALAKOPOULOS
Sua Eccellenza
Robert Peet SKINNER
Inviato straordinario e Ministro
Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America.
Città.
Henry L. Stimson
[SIGILLO]
CH. SIMOPOULOS
[SIGILLO]
